AGGIORNAMENTI CATASTALI (DOCFA)

Cos'è?

L’edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare (ad esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) devono essere dichiarate in catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico). Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Quando è necessario?

A seguito di nuove costruzioni, variazioni planimetriche, frazionamenti, fusioni o cambi di destinazione d’uso. Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:

– manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;

– serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

– vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

– manufatti isolati privi di copertura;

– tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;

– manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;

– fabbricati in corso di costruzione-definizione;

– fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);

– beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

Fonte sito AGENZIA DEL TERRITORIO